Statuto

TITOLO I
Denominazione – Sede
Art.1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile, è costituita con sede in Lugo di Romagna, Piazzale Veterani dello Sport n.04 – 48022 Lugo di Romagna (RA) nonché sede postale in Rossetta di Bagnacavallo Via Rossetta n.° 130 - 48012 Bagnacavallo ( RA), un’Associazione che assume la denominazione di “Ciclo Guide Lugo Associazione Sportiva Dilettantistica”, in breve “ Ciclo Guide Lugo A.S.D.”, di promozione sociale. 
Il sodalizio si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del C.O.N.I. nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell’Ente di promozione sportiva cui l’Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II
Scopo – Oggetto 
Art.2 L’Associazione nasce al fine di svolgere attività sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati. Scopo dell’Associazione è in particolare la diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali e la promozione di attività ricreative culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
Art.3 Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione può organizzare attività quali:
Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate al ciclismo e al podismo;
Organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione anche per la realizzazione di percorsi ciclistici;
Promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
Studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport;
Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere; 
Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive; 
Indire corsi di avviamento agli sport, attività motorie e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi; 
Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero dei soci, ivi compresa l’organizzazione di attività turistica.

TITOLO III
Soci
Art.4 Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.
Art.5 Chi intende essere ammesso come socio effettivo dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. 
Le Società, Associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. 
All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. 
In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il trattamento dei dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione presso l’Associazione, nonché nel corso del rapporto associativo, è finalizzato all’instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta eccezione per espressa accettazione da parte dell’interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.
Art.6 La qualifica di socio effettivo dà diritto: 
A partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; 
A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle opportune sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello statuto e degli eventuali regolamenti; 
A godere dell’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi direttivi. 
I soci effettivi sono tenuti:
All’osservanza dello statuto, del regolamento organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; 
Al pagamento del contributo associativo.
Anche alla luce di quanto stabilito dalle regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.
Art.7 I soci effettivi sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo ed in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, avvalendosi l’Associazione prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
L’associazione può in caso di particolare necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.

TITOLO IV
Recesso-Esclusione 
Art.8 La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. 
Art.9 Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: 
che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione; 
che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 (tre) mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale; 
che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione; 
che, in qualsiasi modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione nonché ai soci.
Art.10 Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’art.9 e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L’esclusione diventa operativa con annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V
Risorse Economiche - Fondo Comune 
Art.11 L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da: 
Quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea; 
Eredità, donazioni e legati; 
Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; 
Contributi dell’Unione Europea e di Organismi Internazionali; 
Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
Proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
Erogazioni liberali degli associati o dei terzi; 
Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
Altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale. 
L’Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito di fini statutari, contributi dell’Unione Europea e di Organismi Internazionali, entrate derivanti da prestazioni e servizi convenzionati nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi, della documentazione relativa all’erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni d’imposta ed alle deduzioni del reddito imponibile. 
Il Fondo Comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento. 
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.
Esercizio Sociale
Art.12 L’esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

TITOLO VI
Organi dell’Associazione 
Art.13 Sono organi dell’Associazione: 
L’Assemblea degli Associati;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
Il collegio dei revisori dei conti (qualora eletto).
Assemblee 
Art.14 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale oppure ove si svolgano le attività, almeno 10 giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. 
L’avviso della convocazione può essere anche comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l’invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell’adunanza.
Art.15 L’Assemblea ordinaria:
Approva il rendiconto economico e finanziario;
Procede all’elezione del Presidente dell’Associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del collegio dei revisori dei conti;
Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
Approva gli eventuali regolamenti;
Essa ha luogo almeno una volta l’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal collegio dei revisori dei conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati regolarmente iscritti. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo almeno venti giorni prima. Tutte le cariche elettive hanno durata di 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
Art.16 Nelle assemblee ordinarie-straordinarie hanno diritto al voto gli associati effettivi maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio 
del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 1 (un) associato. In prima convocazione l’Assemblea ordinaria-straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’Assemblea ordinaria-straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Art.17 L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione, nominando i liquidatori.
Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) degli associati presenti per le modifiche statutarie e dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell’Associazione.
Art.18 L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. 
La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea. 
Consiglio Direttivo
Art.19 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque (5) ad un massimo di nove (9) membri scelti fra gli associati maggiorenni. Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri. La convocazione è fatta mediante lettera da spedire anche attraverso posta elettronica non meno di otto giorni prima dell’ adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: Curare l’esecuzione delle delibere Assembleari; Redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario; Predisporre i regolamenti interni; Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale; Deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati; Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività di cui si articola la vita dell’Associazione; Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione; Affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.
Art.20 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Presidente
Art.21 Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza oppure di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 20 giorni l’Assemblea per provvedere all’elezione del nuovo Presidente. Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)
Art.22 Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo ed alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Art.23 Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro verbali Assemblea, Libro verbali Consiglio Direttivo, Libro Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti economico-finanziari annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono e possono essere messi a disposizione di tutti i soci che ne facciano richiesta per la consultazione.

TITOLO VII
Scioglimento
Art.24 In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23/12/1996 n.662.
Norma Finale 
Art.25 Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.

Registrato a Lugo il 31 maggio 2005
Al num.1372 serie 3
Ex DLGS 237/97
Versate € 171.72